CONGEDI PARENTALI
Il lavoratore,puo essere licenziato se non assiste il figlio.
MARA PARPAGUONI

La Cassazione ha stabilito che il lavoratore che abbia ottenuto il congedo parentale può essere licenziato, ove risulti che non abbia assistito personalmente il figlio (Cass. 16 giugno 2008, n. 16207) .Il caso deciso dalla Suprema Corte prende le mosse dall'articolo 32 del dlgs n.151 del 2001, secondo cui nei primi 8 anni di vita del bambino, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro. Tale diritto compete alla madre, trascorso il congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, e al padre, dalla nascita del figlio,anch'esso per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi. Il congedo parentale spetta al genitore che ne fa richiesta, anche quando l'altro genitore non ne ha diritto. Ai fini dell'esercizio del diritto il genitore è tenuto, salvi i casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore secondo modalità e criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque,con un periodo di preavviso non inferiore a 15 giorni. Per il periodo di congedoparentale è dovuta dall'Inps un'inden-nità, calcolata in misura percentuale sulla retribuzione secondo le modalità previste per il congedo di maternità.

Nel caso specifico, l'azienda aveva accertato che nel periodo di congedo il proprio dipendente si era dedicato in realtà alla gestione di una pizzeria con asporto acquistata dalla moglie e lo ha sottoposto a procedimento disciplinare, con l addebito di aver fatto uso improprio del congedo. il lavoratore si è difeso sostenendo di aver provveduto, lavorando nella pizzeria, a soddisfare le esigenze organizzative della famiglia. L 'aziendalo ha licenziato per giusta causa e illavoratore ha impugnato il provvedimento davanti al tribunale. Quest'ultimo ha rigettato il ricorso, il quanto ha ritenuto cheil congedo parentale debba essere utilizzato per assistere i figli. La Corte d'appello ha riformato questa decisione, annullando il licenziamento e ordinando la reintegrazione del lavoratore, perchè ha ritenuto che unica condizione per l' esercizio del diritto al congedo parentale sia il suo collegamento con le esigenze organizzative della famiglia nei primi anni di vita del bambino; era pertanto del tutto irrilevante accertare se il lavoratore si fosse occupato anche della cura della figlia e se l'attività da lui svolta nell'azienda intestata alla moglie fosse non continuativa.

L' azienda ha proposto ricorso percassazione, censurando la decisione della Corte d' appello. La Suprema Corte ha accolto la domanda, rinviando la causa per nuovo esame alla Corte d'appello, enunciando il seguente principio di diritto a cui i giudici di secondo grado dovranno attenersi: "L' articolo 32 del dlgs 26 marzo 2001 n. 151, nel prevedere che il lavoratore possa astenersi dallavoro nei primi 8 anni di vita del figlio, percependo dall'ente previdenziale un'indennità commisurata a una parte della retribuzione, configura un diritto potestativo che il padre-lavoratore può esercitare nei confronti del datore di lavoro, nonche dell' ente tenuto all'erogazione dell'indennità,onde garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi delbambino e della sua esigenza di un pienoinserimento nella famiglia; pertanto, ove si accerti che il periodo di congedo viene invece utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività lavorativa, si configura un abuso per sviamento della funzione propria del diritto, idoneo a essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento".

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Ultima modifica 29.11.2008




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