DEMANSIONAMENTO
Il danno puo essere per presunzioni.
GUIDD CANESTRI
Con la sentenza 29 gennaio 2008, n.1974, la Corte di Cassazione ha affermato che,in base all'articolo 115 del codice
di procedura civile, l' esisten -za del danno da demansionamento può essere provata mediante presunzioni fondate
su nozioni generali derivanti dall'esperienza. Il caso che ha portato all' emanazione del suddetto principio di
diritto può essere così riassunto. Un dipendente della Spa Rete Ferroviaria Italiana, con qualifica di segretario
tecnico superiore e inquadramento in ottava categoria, ha svolto dal '95 al 2001, presso la Stazione di Genova, la
mansione di direttore dei lavori, occupandosi anche di collaudo tecnico-amministrativo e partecipazione a commissioni
di gara. Nel dicembre 2001, il trasferimento a Torino come addetto alla gestione esecutiva dei lavori e con incarichi
di collaborazione e assistenza. Egli ha chiesto al tribunale del capoluogo piemontese di accertare il suo diritto,
per le mansioni svolte sino al2001, all'inquadramento nella qualifica superiore d ispettore capo aggiunto di nona
categoria, nonche al risarcimento del danno per il demansionamento subito dal dicembre 2001.
I1 tribunale g1i ha riconosciuto il diritto alla qualifica superiore e ha condannato l' azienda al pagamento
delle differenze retributive. In grado d'appello egli ha ottenuto dalla Corte di
Torino anche la condanna dell'azienda al risarcimento del danno per il demansionamento subito a far tempo
dal dicembre 2001. Rete Ferroviaria Italiana ha proposto ricorso per cassazione,
censurando la decisione della Corte d' appello, sia per aver confermato il diritto del lavoratore alla qualifica
superiore, sia per avergli attribuito il risarcimento del danno come conseguenza automatica del demansionamento.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso nella parte relativa
al riconoscimento della qualifica superiore, mentre lo ha accolto nella parte concernente la condanna
dell ' azienda al risarcimento del danno da demansionamento. "Il giudice dell' appello -ha
affermato la Corte di Cassazione non ha svolto alcuna indagine sulla sussistenza e l'entità del danno da
demansionamento, inquanto si è limitato a rilevare che il lavoratore era stato assegnato a mansioni inferiori a quelle
in precedenza svolte" .
In questo modo, ha continuato la Cassazione, la Corte di Torino non ha rispettato i principi affennati dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 6572 del 2006, che, nel comporre il contrasto
insorto in materia, ha chiarito che dall'inadempimento deldatore di lavoro, che non
può prescindere da una specifica allegazione nel ricorso introduttivo, non deriva automaticamente l'esistenza
del danno, essendo necessario che si produca una lesione aggiuntiva e autonoma, con riflessi sulle aspettative di
progressione professionale, sulle abitudini di vita del lavoratore e sulle relazioni
da lui intrattenute.Tali profili di danno per altro possono essere dimostrati con tutti i mezzi consentiti
dall'ordinamento, ivi compresa la prova per presunzioni, la quale, con prudente apprezzamento del giudice dei
precisi elementi dedotti, consente di risalire al fatto ignoto, con ricorso ex
articolo 115 delcodice di procedura civile a quelle nozioni generali derivanti dall 'esperienza, delle quali ci
si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove. La
Suprema Corte ha quindi cassato sul punto la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d' appello di Genova.