LICENZIATA
Lavoratrice madre e il diritto alla retribuzione.
MARA PARPAGLIONI
La Cassazione ha chiarito che la lavoratrice licenziata mentre č in at tesa di un figlio ha diritto alla retribuzione
a decorre dal giorno della presentazione del certificato medico attestante le sue condizioni
(Cass.3 marzo2008, n. 5749). La vicenda č quella di unadonna allontanata dal proprio posto dilavoro nel periodo della
gravidanza, peraltro non comunicata all'azienda e acui non aveva presentato la relativa cer tificazione medica.
Una volta nato ilbambino, la stessa ha impugnato il licenziamento e depositato un ricorso algiudice del lavoro,
allegandovi il certifi cato comprovante la gravidanza e il parto.ll tribunale ha dichiarato la nullitā del
licenziamento e ha condannato l'azienda al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della retribuzione dalla
data del licenziamento a quella delcompimento di un anno d' etā del figlio.
Una decisione che č stata modificata dalla Corte d' appello di Roma, che, pur confermando la nullitā del licenziamento,
ha escluso il diritto dellalavoratrice a percepire la retribuzione, in quanto ella non aveva mai fornito all'azienda
alcuna certificazione dello stato digravidanza, ne inseguito del parto.
La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione dei giudici di secondo grado, sostenendo che
l'azienda datrice di lavoro avrebbe dovuto essere condannata alpagamento della retribuzione quantomeno per il
periodo successivo alla notifica del ricorso in primo grado, in quan to insieme a tale atto era stata depositata
la certificazione medica relativa allagravidanza e al parto. La Suprema cor-te ha accolto il ricorso, ricordando
che il divieto di licenziamento (di cui all'articolo 2 della legge n. 1204 de11971) opera in connessione con lo stato
oggettivo di gravidanza o puerperio e, di conseguenza, il licenziamento intimato nonostante il divieto comporta,
anche in mancanza di tempestiva richiesta di ripristino del rapporto e ancorche il datore dilavoro sia inconsapevole
dellostato della lavoratrice, il pagamento del-le retribuzioni successive alla data di ef -fettiva cessazione del
rapporto di lavoro, le quali maturano a decorrere dallapresentazione della certificazione attestante lo stato di
gravidanza (ai sensi dell'articol0 4 del dpr n.1026 deI 1976).
Alla luce di tale indirizzo č stato erroneamente escluso il diritto della donna alle retribUZioni dovute a titolo
di risarcimento del danno, perche sič disapplicata la norma speciale a tutela delle lavoratrici madri, di conseguenza
il licenziamento č contra legem anche nel caso d'inconsapevolezza del datore. Ne č sostenibile che l'illegittimitā del
licenziamento operi solo ai fini del diritto al ripristino del rapporto (da richiedere nel termine di 90 giorni,
che nella specie non erastato osservato) I in quanto non č possibi-le scindere i due effetti previsti dalla norma
unitariamente. C'č peraltro un'ulteriore norma speciale, l'articolo 4 del dpr 25 novembre 1976 n.1026, che, contem
perando le contrapposte esigenze delle parti, dispone che la mancata prestazione durante il periodo di
tempo intercorrente tra a data di cessazione effettiva e la presentazione della certificazione non dā luogo a
retribuzione". Pertanto, ancorche il rapporto sia de iure sempre in essere, le retribuzioni successive alla data
d'effettiva cessazione del rapporto maturano solo dal momento della presentazione del certificato medico di gravidanza.