PRESCRIZIONE
L' interruzione ha effetto dalla data di ricezione.
GUIDD CANESTRI

Con una recente sentenza (Cass. 27giugno 2008 n. 17644), la Suprema Corte ha affermato che l'interruzione della prescrizione realizzata con raccomandata ha effetto a partire dalla data di ricezione e non da quella di spedizione. Un gruppo di lavoratori cessava il proprio rapporto di lavoro il 31 dicembre del 90. Il 27 dicembre '95 inviavano una raccomandata al datore di lavoro, chiedendo il pagamento di alcune differenze retributive. Tale comunicazione giungeva a destinazione il 2 gennaio del '96. Nelcorso del giudizio promosso per ottenere la condanna al pagamento delle differenze richieste, la società da cui dipendevano i lavoratori eccepiva la prescrizione dei vantati crediti, in quanto la lettera interruttiva era giunta una volta trascorso il quinquennio previsto dall'articolo 2948 del codice civile. Sia il tribunale che la Corte d' appello accoglievano tale eccezione, dichiarando i crediti prescritti. Con la sentenza sopra indicata, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dai lavoratori, che richiamavano la sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 26 novembre del 2002.

Con tale pronuncia era stato dichiarato che gli effetti della notifica di un atto giudiziario decorrono dalla data di consegna all'ufficiale giudiziario per il notificante e dalla sua ricezione per il destinatario. Secondo i lavoratori,quindi, o s'interpretava la normativa nel senso che l'effetto della raccomandata decorreva dalla data della spedizione, e allora la prescrizione era stata tempestivamente interrotta, oppure doveva essere sollevata eccezione d'incostituzionalità, stando la disparità di trattamento tra gli atti notificati a mezzo dell'ufficiale giuaiziario e gli atti giuridici spediti a mezzo di raccomandata. La Suprema Corte ha ritenuto infondata la censura: secondo essa l'atto interruttivo della la prescrizione è un atto stragiudiziale di messa in mora, che, come tale, ha carattere recettizio. Come atto di natura negoziale produce i propri effetti dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinato (articolo 1334 del codice civile),e si reputa conosciuto nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario (articolo 1335 del codice civile). La Cassazione ha pertanto ritenuto tale sistema costituzionalmente corretto.

Con la sentenza n. 477, la Corte Costituzionale ha dichiarato lillegittimità del combinato disposto dell'articolo 149 del codice di procedura civile e dell'articolo 4 della legge 20 novembre 1982, n. 890, "nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziche a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario". Come risulta però dalla lettura del testo, l'illegittimità parziale della norma sulle notificazioni a mezzo del servizio postale è stata dichiarata innanzitutto per violazione dell' articolo 24 della Costituzione,vale a dire per mancato rispetto del diritto alladifesa in giudizio. Tale esigenza non sussiste quando quello trasmesso a mezzo del servizio postale sia un atto stragiudiziale. Il legislatore ha ritenuto di privilegiare, sotto questo aspetto, l'interesse del destinatario alla certezza del diritto,rispetto all'interesse del mittente a interrompere la prescrizione, ma questa scelta non appare irragionevole in un equo contemperamento degli interessi contrapposti, perche il mittente ha la possibilità di agire con la dovuta tempestività.

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Ultima modifica 29.11.2008




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