Infortunio sul lavoro.
E’ previsto l 'indennizzo per le ferite subìte in una rapina
GUIDO CANESTRI

Le ferite riportate in occasione di una rapina subìta tornando alla propria abitazione dal luogo di lavoro possono costituire infortunio indennizzabile dall' lnail. È quanto sostenuto da un'innovativa sentenza della Cassazione (Cass.14febbrai02008,n. 3776). Un operaio addetto alle rotative di una casa editrice,mentre rientrava a casa dallo stabilimento tipografico con la sua motocicletta, a causa di uno sciopero dei mezzi pubblici, è stato affrontato da due individui che lo, hanno rapinato del mezzo di locomozione, ferendolo con colpi d' arma da fuoco. Egli ha chiesto al pretore di riconoscere il suo diritto al trattamento dovuto, dall'istituto nazionale assicurativo in occasione degli infortuni sul lavoro. Sia il giudice di primo grado che in appello il tribunale hanno ritenuto la domanda priva di fondamento. Chiamata in causa, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del lavoratore. Nel caso in esame, ha osservato la Cassazione, è configurabile 1 'infortunio sul lavoro, in quanto la giurisprudenza è da tempo orientata nel senso che la rapina rientri nella " occasione di lavoro'" ai fini della tutela antinfortunistica.

Mentre nel lontano passato si era ritenuto che il fatto delittuoso di compagni o terzi interrompesse qualsiasi nesso causale con il lavoro, la prospettiva è mutata a partire dalla sentenza 7 aprile 1981, n. 55, della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' articolo 1 del Testo unico 1124/65, nella parte in cui non comprende nella previsione di cui al comma 3 dell’articolo 1 medesimo, le persone che siano comunque addette, in rapporto diretto con il pubblico, a servizio di cassa; la decisione è motivata sia con il processo storico d'espansione dell'assicurazione obbligatoria, sia con 1 'identità di rischio tra l' attività di cassa e quella prevista all' articolo 1, comma 3, n. 24, per il servizio di vigilanza privata. Il maneggio di denaro, ha spiegato ancora la Suprema Corte, viene dunque a costituire un'ulteriore ipotesi oggettiva di attività protetta, alla cui luce la giurisprudenza di legittimità ha scrutinato i casi di rapina a essa sottoposti, operando un'ulteriore duplice estensione della protezione a casi di possesso di denaro, anche fuori del luogo di lavoro, non che di aggressione per motivi comunque di lucro.

Così la Cassazione, 13 dicembre 2000 n. 15691, ha affermato la copertura dell' infortunio subìto dal gestore di un distributore di benzina per effetto di un rapina perpetrata in suo danno al fine di sottrargli 1 'incasso della giornata, che egli custodiva presso la sua abitazione. E in precedenza, la stessa Suprema Corte, 18 gennaio 1991 n. 430, ha stabilito l'indennizzabilità dell'infortunio di un soggetto ferito mortalmente nel corso di una rapina commessa in occasione dell' acquisto di materiale necessario per la produzione. Sulla stessa lunghezza d' onda, la Cassazione, 28 gennaio 1999 n. 774, quando ha affermato l' indennizzabilità dell'infortunio (non in itinere) occorso a un dipendente, raggiunto da colpi d'arma da fuoco mentre faceva ritorno a11a sua abitazione, il quale era stato in precedenza aggredito e minacciato per la.sua attività di addetto agli ordini d’acquisto.Nella stessa logica, la Suprema Corte, 211uglio 1988 n. 4716, ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'indennizzabilità dell 'infortunio subìto da11 ' autista di un 'impresa di autotrasporti, ferito da colpi d' arma da fuoco diretti al committente che era a bordo del suo autocarro.

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Ultima modifica 29.11.2008




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